Sez. 1, Sentenza n. 48690 del 29/05/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277889 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per reati ostativi - Utile collaborazione con la giustizia - Scindibilità del cumulo - Conseguenze - Esclusione dalla valutazione dei reati le cui pene siano state interamente espiate - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all'interno di un sodalizio criminoso nonostante la pena per il reato associativo fosse stata interamente espiata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)