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Sez. 1, Sentenza n. 35794 del 08/03/2019 Cc. (dep. 07/08/2019) Rv. 276723 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Unificazione di pene concorrenti - Condanna per reato ostativo - Scioglimento del cumulo - Criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. - Rilevanza.
Stato
decisa il 2019-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276723-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene temporanee concorrenti, che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio), ai fini dello scioglimento del cumulo, è necessario individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando, mediante un'operazione algebrica, in che proporzione il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato, ed imputando la frazione già espiata all'esecuzione dei reati ostativi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)