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Sez. 3, Sentenza n. 21927 del 04/04/2008 Ud. (dep. 30/05/2008) Rv. 239878 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Previo esperimento con le modalità di cui ai precedenti commi - Necessità - Esclusione - Natura "successiva" rispetto ad altra già eseguita - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239878-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La modalità di notificazione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio. (Fattispecie di notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita con le modalità suddette per la cui ritualità la Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di attestazione dell'impossibilità di ricorrere ai modi ordinari di notifica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 octies com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)