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Sez. 5, Sentenza n. 19673 del 01/10/2004 (Rv. 577476 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ai sensi dell'art. 52, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 - Sottoscrizione da parte del direttore di divisione reggente - Legittimità - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577476-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è da presumersi legittima, anche in relazione alla competenza a provvedere e fino a prova del contrario, l'autorizzazione alla proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado, rilasciata, in favore degli uffici finanziari periferici, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, quand'anche questa sia stata sottoscritta <<in via vicaria>>, dal direttore di divisione reggente (Nell'enunciare tale principio, in una fattispecie relativa ad autorizzazione, contenente, sulla dicitura <<Il Responsabile del Servizio Contenzioso>>, una barra di solito usata per firmare l'atto <<in via vicaria>>, ritenuta legittima per non essere stata provata la mancanza di potere in capo al funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione all'appello, la Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza in ordine alla legittimità dei provvedimenti redatti su <moduli meccanizzati>).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)