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Sez. U, Sentenza n. 604 del 14/01/2005 (Rv. 581015 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - Autorizzazione - Disciplina dettata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Inapplicabilità - A seguito dell'istituzione, col D.Lgs. n. 300 del 1999, delle agenzie fiscali - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581015-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, la disposizione dell'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa - in forza del D.M. dell'economia 28 dicembre 2000 - la disciplina recata dall'art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l'art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie (nella specie, l'Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)