Sez. 3, Sentenza n. 11650 del 03/08/2002 (Rv. 556605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Proposizione della relativa domanda con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più domande, anche non altrimenti connesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)