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Sez. 3, Sentenza n. 12069 del 13/11/1991 (Rv. 474603 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso | Estensione della relativa disciplina ai contratti protrattisi "de facto" all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474603-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso

La disposizione in tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto o a conduttore non coltivatore diretto di cui agli artt. 1, 2, 22, legge 3 marzo 1982 n. 203, non sono invocabili con riguardo ai rapporti che si protraggono, alla data di entrata in vigore della stessa legge, unicamente "de facto", atteso che riferendosi espressamente ai contratti in corso circoscrivono l'ambito di operatività dei limiti temporali assegnati esclusivamente ai rapporti contrattualmente instaurati ed in corso "de jure" alla suddetta data, senza che abbia rilevanza la norma transitoria del primo comma del successivo art. 53 la quale, pur prevedendo l'immediata applicabilità della legge a tutti i rapporti comunque in corso, non disciplina tuttavia in modo diretto la durata dei contratti.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)