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Sez. 1, Sentenza n. 4495 del 21/04/1997 Ud. (dep. 15/05/1997) Rv. 207590 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Dichiarazioni accusatorie - Valutazione frazionata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207590-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

È lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)