Sez. 5, Sentenza n. 30440 del 22/06/2006 Ud. (dep. 14/09/2006) Rv. 234603 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Difetti di motivazione con riferimento a "specifici atti del processo" - Ammissibilità di una diversa lettura dei dati processuali e delle prove - Esclusione - Deroga al divieto in caso di inconciliabilità della decisione con specifiche risultanze indicate in ricorso.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
La riforma dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen., con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati" nei motivi di ricorso, attribuisce alla Cassazione il potere di verificare l'eventuale "travisamento della prova" che si configura quando il giudice del merito ha utilizzato una prova inesistente o quando ha presupposto come esistente una prova mai assunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)