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Sez. 5, Sentenza n. 16956 del 12/04/2006 Cc. (dep. 17/05/2006) Rv. 233822 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio della motivazione - Deducibilità - Limiti - Modifiche apportate all'art. 606 lett. e) dall'art. 8 L. n. 46 del 2006 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233822-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Non é consentita alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché é estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l'art. 606 cod. proc. pen., nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Ne consegue che la modifica apportata all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto anche quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", va interpretato come relativo solo agli atti dai quali sia derivato un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito. (In motivazione la Corte ha osservato che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma citata, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione). (V. in argomento, Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)