Sez. 5, Sentenza n. 7261 del 26/03/2009 (Rv. 607457 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Rappresentante fiscale per l'esecuzione delle operazioni doganali - Indicazione nominativa nella dichiarazione doganale - Conseguenze - Soggetto passivo dei diritti dovuti in via principale - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di recupero dei diritti doganali e dell'IVA, il rappresentante fiscale di un operatore, responsabile in solido con questi per gli obblighi derivanti ai fini dell'IVA all'importazione dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può rivestire, ai sensi degli artt.5, 64 e 201 del Regolamento 2913/92/CEE e dell'art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la qualità di soggetto passivo dell'obbligazione doganale, rappresentando il medesimo operatore anche ai fini delle dichiarazioni di importazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 64, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)