Sez. 5, Sentenza n. 3285 del 02/03/2012 (Rv. 622009 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Rappresentante fiscale ai fini dell'IVA all'importazione - Responsabilità solidale ai fini dell'imposta doganale - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di diritti doganali, il rappresentante fiscale ai fini dell'I.V.A. all'importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme ex art. 17, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento dell'imposta doganale, quando risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento dell'operazione di importazione, atteso che, a norma dell'art. 201, terzo comma, del Regolamento CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, l'art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell'operazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la responsabilità in solido del rappresentante fiscale ai fini I.V.A. per aver accertato, secondo insindacabile apprezzamento, che questi era l'intestatario del conto di debito utilizzato per le operazioni doganali).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)