Sez. 5, Sentenza n. 1574 del 03/02/2012 (Rv. 621689 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Rappresentante fiscale ai fini dell'IVA all'importazione - Responsabilità solidale ai fini dell'imposta doganale - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di diritti doganali, il rappresentante fiscale ai fini dell'I.V.A. all'importazione è responsabile in solido con il proprietario e destinatario delle merci anche per il pagamento dell'imposta doganale, essendo affiancato a quest'ultimo nella relativa dichiarazione, e rilevando anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell'operazione d'importazione. Invero, a norma dell'art. 201, terzo comma, del Regolamento CEE 10 dicembre 1992 n. 2193/92, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano, o avrebbero dovuto essere a conoscenza della sua erroneità, sono obbligati al progetto dei diritti doganali, mentre analoga regola è prevista dall'art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che vincola all'obbligazione doganale tutti coloro comunque ingeritisi nell'operazione.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)