Sez. 5, Sentenza n. 29585 del 29/12/2011 (Rv. 621052 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGHI | Rappresentante fiscale ai fini dell'IVA all'importazione - Indicazione nominativa sulla bolletta doganale - Responsabilità solidale ai fini del pagamento dell'imposta doganale - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGHI
In tema di diritti doganali, il rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di un operatore straniero ai fini dell'I.V.A. all'importazione, la cui ragione sociale sia contenuta nell'apposito riquadro della bolletta doganale, è responsabile in solido con l'importatore anche per i dazi doganali avendo partecipato nella catena dell'introduzione della merce nello Stato derivando, dagli artt. 201 e 64 del Regolamento Consiglio CEE 12 ottobre 1992 n. 2913 e dall'art. 38 del d.P.R. citato, la regola secondo cui ogni soggetto che - legittimamente indicato nella dichiarazione doganale - si trovi collegato in termini o fisici che giuridici con le merci che transitano per la linea doganale e partecipi - in qualsivoglia qualità - all'introduzione delle merci medesime nel territorio dello Stato è coinvolto nel vincolo di solidarietà per il pagamento dell'imposta doganale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 64, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)