Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002 (Rv. 558450 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Modalità - Inosservanza - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il requisito, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., dell'esposizione sommaria dei fatti nell'atto di appello - la cui inosservanza peraltro non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione - può dirsi soddisfatto quando l'atto di appello fornisca, sia pure indirettamente attraverso l'argomentazione dei motivi di doglianza, gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto del giudizio e dei termini della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)