Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016 Cc. (dep. 01/07/2016) Rv. 266906 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata - Nozione di "criminalità organizzata".
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)