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Sez. 6, Sentenza n. 21178 del 05/04/2007 Cc. (dep. 29/05/2007) Rv. 236585 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Condizioni - Acquisto e detenzione di stupefacenti anche nell'interesse di terzi (cosiddetto "consumo di gruppo") - Requisito della doppia incriminazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236585-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, non soddisfa il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, la domanda di estradizione relativa a fatti di acquisto e detenzione di stupefacente destinato ad uso personale, che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi e sia manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Ne consegue che non può essere pronunciata sentenza favorevole all'estradizione, rientrando il fatto oggetto della domanda nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)