Sez. 6, Sentenza n. 47614 del 01/10/2003 Cc. (dep. 12/12/2003) Rv. 227818 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Requisito della doppia incriminabilità - Esatta corrispondenza fra lo schema astratto della norma incriminatrice straniera ed una analoga norma italiana - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di estradizione richiesta per omicidio tentato sulla base della Convenzione europea del 1957.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza favorevole all'estradizione richiesta dalla Romania sulla base della convenzione europea del 1957 di un soggetto condannato per tentato omicidio, ancorché per la configurazione di tale delitto secondo l'ordinamento italiano siano richiesti elementi costitutivi non del tutto analoghi a quelli previsti dall'ordinamento rumeno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)