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Sez. 6, Sentenza n. 4965 del 13/01/2009 Cc. (dep. 04/02/2009) Rv. 242697 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Requisito della doppia incriminabilità - Esatta corrispondenza fra lo schema astratto della norma incriminatrice straniera ed una analoga norma italiana - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242697-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania sulla base della Convenzione europea del 1957, nei confronti di persona condannata per il reato di possesso di sostanze pericolose a fini di commercio, il cui "modus operandi" è stato ricompreso nella normativa di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 904 del 1982, riguardante l'immissione sul mercato o l'utilizzazione di preparati tossici di cui all'elenco ivi allegato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 2, DPR 10/09/1982 num. 904 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)