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Sez. L, Sentenza n. 3093 del 10/04/1997 (Rv. 503610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Malattia - Efficacia sospensiva - Limiti - Carattere collettivo delle ferie - Circostanza ostativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

La malattia ha efficacia sospensiva del decorso delle ferie, salvo quando essa, secondo l'accertamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, risulti, per la sua natura, compatibile con la funzione delle ferie di consentire il recupero delle energie psicofisiche attraverso il riposo e la ricreazione, né il carattere collettivo delle ferie preclude, per il lavoratore interessato, tale efficacia sospensiva della malattia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)