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Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 04/12/1982 (Rv. 424282 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE -RISCATTO - ESERCIZIO - SUBINGRESSO DEL RETRAENTE NELLA POSIZIONE DEL RETRATTATO - EFFICACIA EX TUNC - SOPRAVVENIENZA DELLA DESTINAZIONE EDILIZIA DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424282-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE -RISCATTO - ESERCIZIO - SUBINGRESSO DEL RETRAENTE NELLA POSIZIONE DEL RETRATTATO - EFFICACIA EX TUNC - SOPRAVVENIENZA DELLA DESTINAZIONE EDILIZIA DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

L'Esercizio del diritto di riscatto agrario ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 comporta il subingresso del retraente nella posizione del retrattato con effetto ex tunc, ossia risalente al momento in cui l'originario acquirente riceve la dichiarazione volta a far valere il diritto di riscatto, sicché sulla posizione che il retraente acquisita non possono incidere né una destinazione edilizia del fondo sopravvenuta dopo quel momento, né la successione al retraente stesso, dopo tale momento, di eredi non aventi con il fondo alcuno dei rapporti qualificanti per la prelazione ed il riscatto. (V 1831/80, mass n 405444; (V 2491/78, mass n 391862).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)