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Sez. U, Sentenza n. 3654 del 21/06/1984 (Rv. 435646 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RETRATTO AGRARIO EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - NATURA ED EFFETTI - CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE PER IL SUO ESERCIZIO - SUSSISTENZA - MOMENTO DETERMINANTE - PERDITA DI TALI CONDIZIONI ANTERIORMENTE ALLA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435646-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RETRATTO AGRARIO EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - NATURA ED EFFETTI - CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE PER IL SUO ESERCIZIO - SUSSISTENZA - MOMENTO DETERMINANTE - PERDITA DI TALI CONDIZIONI ANTERIORMENTE ALLA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISCATTO - CONSEGUENZE.*

Il retratto agrario, nella disciplina di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (e successive modificazioni), non configura una sanzione automaticamente disposta dalla legge per il caso di trasferimento del fondo in pregiudizio della prelazione dell'affittuario, mezzadro o colono, ma costituisce un rimedio accordato a quest'ultimo, ove non sia stato posto in grado di esercitare la prelazione (ed in prospettiva del medesimo fine di favorire la riunione nella stessa persona delle qualità di proprietario e di coltivatore), il quale si traduce nel diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetti "ex tunc", mediante una dichiarazione unilaterale recettizia rivolta al retrattato. Ne deriva che, come le condizioni della prelazione devono essere riscontrate sia con riferimento al momento in cui nasce "ex lege" il relativo diritto, sia con riferimento al momento in cui esso viene in concreto esercitato, così la verifica delle condizioni, alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del retratto, va condotta in relazione tanto alla data della conclusione della compravendita con il terzo, che segna la nascita del diritto di riscatto, quanto alla data della ricezione da parte del retrattato della dichiarazione del retraente, che segna il concludersi della vicenda traslativa con il subingresso del secondo al primo. Pertanto, se la perdita (come pure l'insorgenza) delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per il retratto, quale quella derivante dalla destinazione edilizia del fondo impressa dalla pubblica amministrazione con piano regolatore od altro equivalente strumento urbanistico (nella specie, piano di fabbricazione), non spiega Rilevanza quando sopravvenga dopo il concreto Esercizio di quel diritto potestativo, tenendo conto che il giudizio in cui è in discussione il retratto è rivolto al mero accertamento della sussistenza dei suoi requisiti, la perdita medesima, quando si verifichi fra il primo ed il secondo degli indicati momenti (cioè prima della ricezione della dichiarazione di riscatto), osta al perfezionamento della vicenda acquisitiva in favore del retraente, per difetto dei requisiti del diritto potestativo di riscatto all'atto in cui viene esercitato. (V 1435/83, mass n 426264; (V 6649/82, mass n 424282; (V 6164/82, mass n 423850; (V 1831/80, mass n 405445; (V 2491/78, mass n 391862; (contra 802/81, mass n 411289).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)