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Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 19/03/1980 (Rv. 405444 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405444-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - EFFETTI.*

L'Esercizio del diritto di riscatto, riconosciuto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 al coltivatore diretto per la ipotesi di omessa comunicazione della proposta di alienazione del fondo, ha come effetto non la risoluzione del negozio traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, ne il nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione, con effetto ex tunc, di detto titolare al terzo acquirente nella stessa posizione di questo nel negozio da lui concluso. Tale subingresso avviene ipso iure nel momento in cui l'originario acquirente riceve la dichiarazione con cui si fa valere il diritto di riscatto, sicche la sentenza che interviene dopo di questa e di mero accertamento, in quanto non e essa che produce il mutamento della precedente situazione giuridica ma l'atto di volonta posto in essere e dichiarato dallo stesso titolare del diritto. (V 4541/77, mass n 388141; (V 4130/75, mass n 378455; (Conf 2491/78, mass n 391862).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)