Sez. 4, Sentenza n. 15143 del 19/02/2003 Cc. (dep. 01/04/2003) Rv. 224576 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Causa concorrente - Dolo o colpa grave - Colpa in genere - Criteri di valutazione - Individuazione - Strategie difensive - Valutazione ai fini della colpa concausante - Possibilità - Condizione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio dell'imputato, qualora questi soltanto sia in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, il mancato esercizio di una facoltà difensiva -quanto meno di allegazione di fatti favorevoli- pur non essendo idoneo a fondare la sussistenza della colpa grave nell'emissione del provvedimento restrittivo, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)