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Sez. 1, Sentenza n. 1052 del 13/02/1980 (Rv. 404523 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA DI ASSERVIMENTO - DEBITO RELATIVO - NATURA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404523-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - INDENNITA DI ASSERVIMENTO - DEBITO RELATIVO - NATURA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INAPPLICABILITA - LIMITI.*

In tema di servitu di elettrodotto l'Obbligo di pagare l'indennita di asservimento ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico: conseguentemente, il proprietario del fondo asservito puo invocare in proprio favore il riconoscimento degli effetti della svalutazione monetaria solo allegando e provando di aver subito un ulteriore danno a causa del ritardo colpevole nel pagamento delle indennita, ai sensi dell'art 1224, comma secondo, cod civ. (V 3287/78, mass n 392716; (V 2733/78, mass n 392126; (V 983/78, mass n 390324; (V 4118/76, mass n 382770).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)