diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5139 del 30/11/2010 Cc. (dep. 11/02/2011) Rv. 249694 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omesso avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta - Nullità del decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione - Decorrenza del termine per proporre impugnazione - Dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249694-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il predetto termine decorresse dal momento in cui la persona offesa venne informata dell'esito del procedimento dalla segreteria della Procura della Repubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)