Sez. 1, Sentenza n. 4842 del 27/07/1981 (Rv. 415552 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA DELL'EVENTO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - CONTEMPORANEITA DELLA DECORRENZA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELL'EVENTO IN TEMPO ANTERIORE AL SEMESTRE PRECEDENTE LA RIASSUNZIONE O LA PROSECUZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA DELL'EVENTO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - CONTEMPORANEITA DELLA DECORRENZA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELL'EVENTO IN TEMPO ANTERIORE AL SEMESTRE PRECEDENTE LA RIASSUNZIONE O LA PROSECUZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA.*
L'art 305 cod proc civ - a seguito delle sentenze n 139 del 1967, n 178 del 1970, n 159 del 1971 e n 36 del 1976 della Corte costituzionale - deve essere interpretato nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo, interrotto per morte o impedimento del procuratore, decorre non dal giorno in cui si e verificato l'evento interruttivo, bensi da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, in Forma legale, risultante, cioe, da dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita. Pertanto, alla stregua di tale sistema, da un lato il termine suddetto, essendo correlato alla data in cui per ciascuna delle parti si e verificato il menzionato presupposto, non sempre decorre contemporaneamente nei confronti di tutte e, dall'altro lato, la dimostrazione della legale conoscenza dell'evento in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo incombe alla parte che ne eccepisce l'intempestivita, non potendo farsi carico all'altra dell'Onere di fornire una prova negativa. (Conf 5820/80 mass n 409644; (Conf 6378/79, mass n 403102; (Conf 1746/76, mass n 380517).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)