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Sez. 2, Sentenza n. 157 del 21/01/1972 (Rv. 355907 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE ED ASSEGNAZIONE - ASSEGNAZIONI - DEFINITIVITA - RETTIFICHE SUCCESSIVE PER ERRORI - INEFFICACIA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI - LIMITI - RIPETIBILITA DEI RATEI INDEBITAMENTE PAGATI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355907-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE ED ASSEGNAZIONE - ASSEGNAZIONI - DEFINITIVITA - RETTIFICHE SUCCESSIVE PER ERRORI - INEFFICACIA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI - LIMITI - RIPETIBILITA DEI RATEI INDEBITAMENTE PAGATI - CONDIZIONI.*

In materia di assicurazioni sociali, l'ultimo comma dell'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422 contiene una norma preordinata unicamente allo scopo di temperare gli effetti della rettificazione di errori che, senza porre in discussione il perdurare del rapporto assicurativo, attengono alla liquidazione della pensione e non sono dovuti a dolo dell'interessato; esso non pone, invece, alcuna limitazione al potere di annullamento dell'atto di assegnazione e alla conseguente ripetibilita, per esserne venuto meno il presupposto essenziale, delle rate indebitamente corrisposte. Pertanto, solo nel caso di semplice rettifica, oltre l'anno, degli errori relativi alla liquidazione, potrebbe trovare giustificazione il principio dell'irripetibilita dei ratei indebitamente versati (sempre che tale errore non sia stato determinato da dolo dell'interessato), in vista del carattere alimentare della prestazione.*

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)