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Sez. L, Sentenza n. 5814 del 26/05/1995 (Rv. 492468 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Dei rapporti dedotti dalle parti - Carattere vincolante dei fatti provati, del "petitum" mediato e di quello immediato - Alterazione degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione - Divieto - Criteri ex art. 1362 e segg. cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492468-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il giudice nell'attribuire ai rapporti dedotti in causa la qualificazione giuridica più appropriata anche in difformità di quella che le parti, sia pure concordemente, indicano è vincolato non solo ai fatti allegati(e provati) dalle parti stesse ma anche alle domande che su tali fatti le parti propongono per ottenere un determinato bene anziché un altro, intendendo il termine bene sia come attribuzione di un bene materiale ("petitum mediato") sia come attribuzione di un dato diritto o come creazione, regolamento, annullamento, nullità o estinzione di un rapporto ("petitum" immediato) e non può, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alterare alcuno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione, dovendo al contrario, allo scopo di determinare che cosa è chiesto, applicare per analogia gli articoli 1362 e seguenti del cod. civ. e interpretare l'atto nel senso in cui esso ha effetto piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe. (Nella specie, ribadito il principio di cui alla massima, la S.C. ha annullato per vizio di extrapetizione la decisione di merito che, privilegiando meri aspetti formali della pretesa e disapplicando il canone ermeneutico che impone di considerare il senso letterale della parole usate in relazione al bene ultimo effettivamente richiesto, pur avendo accertato in relazione alla "causa petendi" dedotta dal lavoratore, che il datore di lavoro non aveva esercitato la facoltà di disdetta in tempo utile ad evitare la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario della propria azienda - con riferimento all'art. 2112 cod. civ. nel testo anteriore alla modifica introdottavi dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 - e che la domanda del lavoratore era da ritenersi diretta ad ottenere la declaratoria della continuazione del contratto di lavoro con l'acquirente, la aveva rigettata sul rilevo che tale declaratoria non era stata formalmente richiesta, essendosi in sua vece domandata la declaratoria di nullità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, e dunque una pretesa riconducibile all'art. 18 Stat. lav., pur vertendosi in area di libera recedibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)