Sez. 1, Sentenza n. 4115 del 16/06/1988 (Rv. 459205 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO LORDO E NETTO E VALUTAZIONE RELATIVA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960 N. 231 - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO LORDO E NETTO E VALUTAZIONE RELATIVA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960 N. 231 - EFFETTI.*
In tema di imposta sul reddito dei fabbricati, nel sistema della sopravvenuta legge 23 febbraio 1960 n. 131, il reddito imponibile delle unità immobiliari urbane si determina, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2 della stessa legge, con riferimento al reddito lordo effettivo, senza che sia più possibile avere riguardo al reddito presunto o potenziale (se superiore al reddito effettivo), determinato mediante comparazione con i canoni correnti di locazione per fabbricati in analoghe condizioni, dovendosi ritenere che il primo comma dell'art. 74 T.U. N. 645 del 1958 (che in tal senso disponeva) sia stato implicitamente abrogato dallo ius superveniens. (V 4360/82, mass n 422336; (Conf 1786/87, mass n 451149; (Conf 6713/87, mass n 454933; (Conf 1925/84, mass n 434004; (Conf 2083/83, mass n 426942).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)