Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 19/02/1987 (Rv. 451149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TASSAZIONE SU IMPONIBILE DIVERSO DALLA VENDITA CATASTALE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - TASSAZIONE SU IMPONIBILE DIVERSO DALLA VENDITA CATASTALE - CONDIZIONI.*
In tema di imposta sul reddito dei fabbricati, nel sistema della sopravvenuta legge 23 febbraio 1960 n. 131, il reddito imponibile delle unità immobiliari urbane si determina, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2 della stessa legge, con riferimento al reddito lordo effettivo, senza che sia più possibile avere riguardo al reddito presunto o potenziale (se superiore al reddito effettivo), determinato mediante comparazione con i canoni correnti di locazione per fabbricati in analoghe condizioni, dovendosi ritenere che il primo comma dell'art. 74 T.U. N. 645 del 1958 (che in tal senso disponeva) sia stato implicitamente abrogato dallo ius superveniens e che la tassazione su di un imponibile diverso dalla rendita catastale (già determinata o stabilita comparativamente) può avvenire, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 131 cit., solo se la reale esistenza di un reddito maggiore sia stata accertata in modo diverso dalla semplice comparazione con i prezzi di mercato. (V 4360/82, mass n 422336; (Conf 1925/84, mass n 434004; (Conf 2083/83, mass n 426942).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 26/01/1865 num. 2136 art. 6, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 9 CORTE COST., Legge 04/11/1951 num. 1219, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 64, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1969 num. 254, DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)