Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 25/03/1983 (Rv. 426942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema d'imposta sul reddito dei fabbricati, nel sistema della legge 23 febbraio 1960 n. 131, il reddito imponibile delle unità immobiliari urbane si determina con riferimento alla rendita catastale aggiornata, ovvero, ricorrendo le condizioni indicate dall'art. 2 della legge, al reddito lordo effettivo, senza che sia più possibile avere riguardo, quale reddito imponibile, al reddito presunto o potenziale (se superiore al reddito effettivo) determinato mediante comparazione con i canoni correnti di locazione per fabbricati in analoghe condizioni, come previsto dall'art. 74 del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, da ritenersi abrogato dalla sopravvenuta legge n. 131 del 1960. Alla comparazione con i redditi prodotti da immobili similari può eventualmente farsi ricorso solo come criterio presuntivo di accertamento del reddito lordo effettivo, sempre, quindi, che l'ufficio preventivamente deduca e dimostri che quello dichiarato dal contribuente o risultante dal contratto di locazione sia simulato, inesatto o comunque inattendibile. (V 4360/82, mass n 422336; (Conf 2002/82, mass n 419843; (Conf 3244/79, mass n 399614).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)