diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 22/03/1984 (Rv. 434004 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434004-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'accertamento dell'imponibile, al fine dell'imposta sul reddito dei fabbricati nella disciplina introdotta dalla legge 23 febbraio 1960 n. 131, non può essere effettuato in via induttiva, mediante riferimento al reddito presunto o potenziale, determinato comparativamente secondo il mercato locatizio corrente, bensì esclusivamente in base alla rendita catastale aggiornata (secondo i coefficienti stabiliti annualmente dal ministro delle Finanze), ovvero, ove tale rendita non sia ancora attribuita, previa Determinazione della stessa secondo la stima dell'U.T.E. Nella competente Sede censuaria, salvo restando la possibilità di ricorrere al reddito lordo effettivo quando questo, ridotto del 25%, risulti superiore per oltre un quinto a detta rendita catastale aggiornata. (Conf 2231/83, mass n 427079; (Conf 2083/83, mass n 426942; (Conf 2002/82, mass n 411843; (Conf 3244/79, mass n 399614; (contra 4360/82, mass n 422336).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 74, Legge 23/02/1960 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 23/02/1960 num. 131 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)