Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 07/11/2005 (Rv. 585141 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Avviso di rettifica, ai fini dell'ILOR, della dichiarazione della società - Socio non dichiarante, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica - Conseguenze - Supplemento di imposta e sanzioni per infedele dichiarazione - Applicabilità - Autonoma contestazione, da parte del socio, del maggior reddito accertato nei confronti della società - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di IRPEF e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio (anche se rivesta la qualità di accomandante di una società in accomandita semplice), ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata - ai fini dell'ILOR - dall'ufficio finanziario a carico della società stessa, è tenuto, oltre che al pagamento del supplemento di imposta, anche alle sanzioni per infedele dichiarazione. È naturalmente salvo il diritto del socio (ove non abbia impugnato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società) di contestare autonomamente il maggior reddito accertato nei confronti della società di cui è partecipe, riflettendosi esso direttamente, "ex lege", sul proprio reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)