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Sez. 5, Sentenza n. 15668 del 12/12/2001 (Rv. 551062 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Avviso di rettifica della dichiarazione della società e successivo giudizio relativo alla sua legittimità - Omessa notifica dell'avviso ai soci e mancata partecipazione degli stessi al giudizio - Automatica imputazione a ciascun socio, ai fini IRPEF, della quota del reddito della società giudizialmente accertato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551062-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata, l'automatica inclusione, nell'imponibile IRPEF dei soci, della quota del reddito della società (art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) postula, in ipotesi di rettifica della dichiarazione della società e di controversia sulla legittimità della rettifica stessa, che l'avviso di accertamento sia stato notificato anche ai soci e che questi siano stati posti in grado di partecipare al giudizio di impugnazione dell'avviso medesimo. In caso contrario, va esclusa l'imputazione automatica al socio della quota del reddito della società accertato all'esito di quella separata controversia, per la violazione del diritto di difesa che discenderebbe dall'assoggettamento del socio ad una vicenda processuale nella quale non ha potuto interloquire.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)