Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 15/04/1997 (Rv. 503691 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Asservimento di un'area - Deprezzamento - Liquidazione dell'indennità - Riferimento all'indennità di esproprio - Art. 5 legge 359 del 1992 - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta in base all'art. 46 della legge 2359 del 1865 per il deprezzamento subito dallo stesso per l'esecuzione di un'opera pubblica che comporta la costituzione di una servitù (nella specie, passaggio di una fognatura), va commisurata non già al valore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio calcolata in base al criterio generale di cui all'art. 5 bis D.L. 333 del 1992, come conv. dalla legge 359 del 1992, che costituisce ora la norma fondamentale in materia di indennizzo espropriativo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)