Sez. 3, Sentenza n. 375 del 15/01/2002 (Rv. 551564 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Rapporto tra rappresentante dell'assicurazione e soggetto danneggiato - Valutazione e quantificazione del danno - Negozio di accertamento - Sostituzione all'originario rapporto di obbligazione "ex delicto" - Configurabilità - Conseguenze - Effetti rispetto al soggetto assicurato - Sussistenza - Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Conseguenze - Accettazione del terzo - Rilievo e portata.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Gli effetti del negozio di accertamento stipulato dal soggetto danneggiato con il rappresentante dell'assicurazione (con il quale il danno viene sottoposto a valutazione e quantificato in una somma di danaro che diviene l'oggetto di un rapporto obbligatorio autonomo derivante dal negozio che sostituisce quello dell'obbligazione "ex delicto") si estendono anche all'assicurato; l'atto si configura come contratto a favore di terzo, considerato che ricorre l'indicata figura contrattuale quando le parti attribuiscono una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile al terzo, che lo acquista, pur senza aver partecipato direttamente o indirettamente alla stipulazione, in forza del contratto intercorso tra altri e non in virtù della sua accettazione, la quale ha l'unico effetto, anche se resa in forma tacita, di rendere definitiva l'obbligazione, ove intervenga prima dell'eventuale revoca dello stipulante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)