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Sez. L, Sentenza n. 947 del 09/02/1990 (Rv. 465249 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - IDENTITÀ DI MANSIONI - OBBLIGO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO - SUSSISTENZA - CAUSE DI ESENZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA O NEL LIVELLO SPETTANTIGLI - RICONOSCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465249-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - IDENTITÀ DI MANSIONI - OBBLIGO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO - SUSSISTENZA - CAUSE DI ESENZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA O NEL LIVELLO SPETTANTIGLI - RICONOSCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA IN TEMA DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI.*

Al principio generale - da ritenere vigente nell'ordinamento anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1989 - dell'Obbligo di parità di trattamento dei lavoratori che svolgano identiche mansioni può derogarsi solo in presenza di cause coerenti con le finalità previste dall'art. 41 cost. Per il legittimo Esercizio dell'attività economica privata; in difetto di tali cause, il giudice è abilitato, previe le necessarie verifiche, a correggere, con interventi demolitori della contrattazione individuale o collettiva, le eventuali distorsioni dell'anzidetto principio, al fine di assicurare al lavoratore l'inquadramento nella categoria o nel livello cui ha diritto. (principio affermato in relazione alla possibilità, consentita dalla disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli, che ad un'Agenzia foranea di terza categoria sia indifferentemente preposto un impiegato del grado ottavo con la qualifica di capo ufficio o un funzionario del ramo tecnico- produttivo, appartenente al grado settimo). (V 513/85, mass n 438718; (V 5032/81, mass n 415813; (V 5026/80, mass n 408884; (V 5253/78, mass n 395024; (V 4177/76, mass n 382850; (V 4177/76, mass n 382853).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)