Sez. L, Sentenza n. 4412 del 28/02/2006 (Rv. 587715 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Compenso aggiuntivo professionale - Quote di carovita - Eterogeneità - Fondamento - Determinazione - Rinvio ex art.45 del d.P.R. n.484 del 1996 alla lettera d) dell'art.41, punto f) del d.P.R. n.314 del 1990 - Contrarietà alla formulazione letterale e illogicità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di trattamento economico di medico convenzionato, il compenso aggiuntivo professionale non è collegato al costo della vita, ma alla misura della professionalità acquisita dal medico con l'esercizio della professione e si incrementa con l'anzianità di laurea, sicché, attesa l'eterogeneità rispetto alla soppressa voce delle quote di carovita, la tesi che il rinvio, nell'art.45 del d.P.R. n.484 del 1996, ai criteri per la determinazione del compenso previsto dall'art.41, punto f) del d.P.R. n.314 del 1990 comprenda anche la lettera d), che regolava diversa materia, è contraria alla formulazione letterale della norma regolamentare, ed illogica, in quanto, per la sola collocazione nel medesimo articolo, estende ad altra indennità la regola, riguardante la sola voce del compenso "quote di carovita", dell'incompatibilità di essa con altre voci retributive collegate al costo della vita (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire in misura intera il compenso aggiuntivo, senza detrarre quanto percepito per indennità integrativa speciale sulla pensione).
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)