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Sez. 1, Sentenza n. 682 del 13/03/1974 (Rv. 368504 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - FATTO ILLECITO PERMANENTE - DALLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESCLUSIONE - DA CIASCUN PERIODO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368504-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - FATTO ILLECITO PERMANENTE - DALLA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - ESCLUSIONE - DA CIASCUN PERIODO - SUSSISTENZA.*

Il carattere permanente del fatto illecito non esclude che il danno, sorto con l'inizio del fatto stesso e maturantesi continuamente, sia avvertibile di giorno in giorno, o in piu ampi periodi determinati, e che pertanto ogni parte del danno prodottasi periodicamente possa essere autonomamente individuata al fine di consentire al danneggiato di promuovere l'Azione di risarcimento. Ne consegue che, ai sensi dell'art 2935 cod civ, la prescrizione ha inizio da ciascun giorno, o dalla fine di ciascun periodo piu ampio, rispetto al danno gia maturatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento, senza che sia necessario attendere, ai fini della sua quantificazione, la cessazione della permanenza. (fattispecie in tema di occupazione abusiva di immobile). (Conf 705'72, mass n 356814; contra 834'70, mass n 346180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)