Sez. 1, Sentenza n. 6485 del 15/12/1980 (Rv. 410246 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PERDITA DEI FRUTTI NATURALI PER IL PERIODO DELL'OCCUPAZIONE - CARATTERE PERMANENTE DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA CAUSATRICE DEL RELATIVO DANNO - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PERDITA DEI FRUTTI NATURALI PER IL PERIODO DELL'OCCUPAZIONE - CARATTERE PERMANENTE DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA CAUSATRICE DEL RELATIVO DANNO - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE.*
In tema di occupazione illegittima di immobile, che si concluda con la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente irreversibile perdita del bene per il proprietario, mentre il danno provocato da tale definitiva acquisizione del bene medesimo scaturisce da un unico fatto illecito a carattere istantaneo, il danno pregresso, derivante dal mancato godimento dei frutti naturali dell'immobile occupato per il periodo dell'occupazione, si ricollega ad una condotta antigiuridica che ha carattere permanente in quanto si protrae nel tempo e da luogo ad un riprodursi di fatti illeciti, a partire da quello iniziale del verificarsi dell'occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti. Pertanto, poiche la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre dal verificarsi del fatto illecito in tutte le sue componenti, quale momento da cui il diritto stesso puo essere fatto valere, deve ritenersi che gli indicati danni per il periodo di occupazione illegittima, pure se richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dello immobile definitivamente perduto, restino colpiti da prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la domanda. (V 2852/78, mass n 392277; (V 682/74, mass n 368504; (V 3576/72, mass n 361569; (Conf 4172/79, mass n 400683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)