Sez. U, Sentenza n. 668 del 20/01/1992 (Rv. 475394 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termine annuale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità .
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere
Le disposizioni dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione - decorrente dal momento della pubblicazione della sentenza - trovano applicazione anche nell'ambito del procedimento tributario, ai fini della disciplina temporale degli ivi previsti gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, senza che vi ostino le prescrizioni della comunicazione, ad opera dell'Ufficio, di dette decisioni e la correlazione all'esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)