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Sez. U, Sentenza n. 668 del 20/01/1992 (Rv. 475394 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termine annuale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475394-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere

Le disposizioni dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione - decorrente dal momento della pubblicazione della sentenza - trovano applicazione anche nell'ambito del procedimento tributario, ai fini della disciplina temporale degli ivi previsti gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, senza che vi ostino le prescrizioni della comunicazione, ad opera dell'Ufficio, di dette decisioni e la correlazione all'esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)