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Sez. L, Sentenza n. 8907 del 19/08/1991 (Rv. 473546 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a cessione di beni aziendali attuata attraverso distinti atti negoziali di trasferimento in proprietà o in affitto o a titolo di comodato.
Stato
decisa il 1991-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473546-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere

La fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto, in tutte le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si attua. (Nella specie i giudici di merito avevano ravvisato tale fattispecie nel caso della cessione dei beni aziendali di una società in amministrazione controllata, realizzata attraverso distinti atti negoziali di trasferimento in proprietà o in affitto o a titolo di comodato; la S.C. ha confermato tale pronuncia considerando decisivo il risultato del complesso accordo, in relazione allo scopo voluto dalle parti dell'acquisizione da parte del cessionario di beni tra loro funzionalmente collegati per la stessa produzione già realizzata precedentemente dal cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)