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Sez. L, Sentenza n. 7771 del 23/08/1996 (Rv. 499327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione ex art. 47 legge n. 428 del 1990 - Interpretazione - Giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea - Rilevanza - Successione di due imprese distinte nel possesso di singoli beni produttivi - Estremi del trasferimento d'azienda - Esclusione - Riconducibilità del trasferimento alla volontà del vecchio e del nuovo titolare - Necessità - Fattispecie relativa al sequestro giudiziario delle terme e dello stabilimento di imbottigliamento relativi alle sorgenti di Fiuggi e al successivo affidamento dell'utilizzazione di tali beni immobili a due diverse imprese.
Stato
decisa il 1996-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Quando si verifica il succedersi di due diversi soggetti nel possesso di singoli beni produttivi, invece che nella titolarità della medesima attività imprenditoriale, non è integrata la nozione di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, attuativo della direttiva comunitaria (del Consiglio) 14 febbraio 1977, n. 77/187, neanche in riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'interpretazione di tale direttiva (alla quale il giudice nazionale ha il dovere di conformarsi al fine di interpretare la normativa nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie), così come, in base all'indicata interpretazione della direttiva comunitaria, il presupposto per la prevista protezione dei diritti dei lavoratori deve escludersi anche quando il cambiamento nella responsabilità della gestione dell'azienda non sia riconducibile alle volontà dell'originario e del nuovo titolare (come invece accade nei casi di cessione contrattuale o di fusione societaria). (Con riferimento a vicende relative al sequestro giudiziario degli stabilimenti di estrazione delle acque minerali delle sorgenti di Fiuggi, di cui il Comune di Fiuggi è concessionario perpetuo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che il provvedimento di sequestro riguardava non un'azienda, ma meri beni immobili, costituiti dalle terme e dallo stabilimento di imbottigliamento, e che quindi la vicenda dell'affidamento, con provvedimento giudiziale, della utilizzazione di tali beni prima alla stessa impresa che in forza di un contratto di locazione li aveva inseriti nella sua azienda, e poi ad una "azienda speciale" appositamente costituita dal Comune di Fiuggi, non era giuridicamente qualificabile come trasferimento di azienda, mancando continuità di impresa ed inoltre la riconducibilità del trasferimento ai soggetti interessati).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 2112, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1987 num. 187 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)