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Sez. 4, Sentenza n. 11651 del 08/11/1988 Ud. (dep. 29/11/1988) Rv. 179816 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - DIFFERENZAZIONE QUANTIFICATORIA - COLPA GRAVE, MENO GRAVE O LIEVE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179816-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - DIFFERENZAZIONE QUANTIFICATORIA - COLPA GRAVE, MENO GRAVE O LIEVE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di colpa, le norme penali non operano alcuna distinzione quantificatoria; cioè, non distinguono tra colpa grave, colpa meno grave e colpa lieve, come quelle civili in relazione alla colpa professionale, ex art. 2236 cod. civ. (fattispecie di evento letale conseguente ad errata diagnosi, in ordine alla malattia portata dal paziente, radicata nella omissione di approfondite indagini sulla eziologia morbosa in relazione a sintomatologia equivoca inizialmente giustificante diagnosi differenziale). (V mass n 175642; (Conf mass n 177085; (Conf mass n 176416; (contra mass n 163321).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)