diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8360 del 24/06/1987 Ud. (dep. 17/07/1987) Rv. 176416 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ ANALOGICA DELL'ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE: CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA - EFFICACIA DETERMINANTE DELLA COLPA MEDIA O LIEVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176416-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ ANALOGICA DELL'ART. 2236 COD. CIV. - ESCLUSIONE: CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA - EFFICACIA DETERMINANTE DELLA COLPA MEDIA O LIEVE - ESCLUSIONE.*

L'accertamento della colpa professionale del sanitario, che deve essere valutata con larghezza e comprensione, per la peculiarità dell'Esercizio dell'arte medica e per le difficoltà dei casi particolari, ma pur sempre nell'ambito dei criteri dettati, per l'individuazione della colpa medesima, dalla norma dell'art. 43 cod. pen., non può essere effettuato in base agli elementi dettati dall'art. 2236 cod. civ., secondo cui il prestatore d'opera è esonerato dall'Obbligo del risarcimento danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tranne che nell'ipotesi di commissione del fatto con dolo o colpa grave. L'applicazione di questa norma non può avvenire con interpretazione analogica perché vietata a causa del carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi generali (artt. 1176, 1218, 2043 cod. civ.); essa è inoltre esclusa per la sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto penale. Infatti, il grado della colpa è previsto solo come criterio per la Determinazione della pena (art. 133 cod. pen.) o come circostanza aggravante (art. 61 n. 3 cod. pen.), ma in nessun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sicché il minor grado di colpa non può avere giammai efficacia scriminante. (Conf mass n 150650 ed ivi citate conformi e contrarie).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)