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Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 23/04/1981 (Rv. 413181 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - EX ART 3 COD PROC PEN - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413181-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - EX ART 3 COD PROC PEN - PRESUPPOSTI.*

Per la sospensione necessaria del processo civile fino all'esito di un processo penale, ai sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, occorre che la cognizione del reato influisca sulla decisione della causa civile e che l'Azione penale sia stata effettivamente iniziata. L'Onere di provare tali estremi e a carico dell'istante. (V 5774/80, mass n 409604; (V 5853/79, mass n 402515; (V 4877/79, mass n 401512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)