Sez. 2, Sentenza n. 4691 del 18/10/1978 (Rv. 394371 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI - VALORE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI - VALORE.*
Per aversi una piazza o una via pubblica ai fini dell'esonero dall'osservanza delle norme dettate dal codice civile in tema di distanza tra costruzioni (art 879) e in tema di vedute (art 905) non e sufficiente che si tratti di uno spazio che soddisfi all'esigenza del pubblico transito, ma occorre che esso appartenga ad un ente territoriale autarchico e che questo lo abbia destinato - con una manifestazione di volonta espressa o tacita - al pubblico servizio. Al riguardo l'iscrizione negli elenchi delle strade (provinciali e comunali), avendo valore meramente ricognitivo e dichiarativo della demanialita, non puo pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprieta del suolo e connesse al relativo regime giuridico. (V 4224/76, mass n 382906; (V 4182/76, mass n 382859; (V 2313/72, mass n 359671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 905, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)