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Sez. 2, Sentenza n. 5357 del 12/11/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159391 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI DI MERITO - RILEVABILITÀ - CONSEGUENZE - LIMITE: DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS".*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159391-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI DI MERITO - RILEVABILITÀ - CONSEGUENZE - LIMITE: DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS".*

La Corte di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice, deve attribuire al fatto l'esatta definizione giuridica, ancorché più grave, confermando o rettificando quella affermata nella sentenza impugnata, anche se impugnante sia il solo imputato, fermo il limite costituito, in Mancanza di impugnazione del P.m., dal divieto di reformatio in peius per quanto attiene alla sanzione e ai benefici concessi dal giudice di merito. (V mass n 141427; (Conf mass n 149503 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)