diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1979, causa 14/79

Decisione
decisa il 1979-12-13
ECLI
ECLI:EU:C:1979:287

Epigrafe

Nella causa 14/79, RARPH LOEBISCH, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83 Bd Grande-Duchesse Charlotte, ricorrente, contro CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. John Carbery, consigliere presso l'ufficio legale della segreteria generale del Consiglio, Bruxelles, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Van den Houten, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 2 place de Metz, convenuto, causa avente ad oggetto l'accertamento che il ricorrente occupa un posto di direttore di grado A 2 e che ha quindi diritto all'inquadramento nel grado A 2 con effetto dal 1o aprile 1974 o, quanto meno, dal 4 maggio 1978, nonché l'annullamento dei silenzi-rifiuti opposti alla domanda e al reclamo proposti a tale scopo, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: G. Reischl; vice cancelliere: J. A. Pompe, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente, cittadino tedesco, dottore in diritto e linguista diplomato, entrava in servizio presso il Consiglio in Bruxelles il 1o febbraio 1958, data dell'insediamento delle istituzioni della CEE e della CEEA, dopo aver lavorato dal 3 settembre 1956 per la Conferenza intergovernativa e per il Comitato interinale incaricati di elaborare e di attuare i Trattati che istituiscono la CEE e la CEEA.
paragrafo 2
All'atto dell'applicazione dello Statuto e a norma dell'art. 102, n. 4 b) di questo, veniva nominato in ruolo col grado LA 4 e col titolo di capo di una sezione di traduzione del Consiglio, con effetto dal 1o gennaio 1962.
paragrafo 3
Con effetto dal 1o gennaio 1973, veniva promosso al grado LA 3 con il titolo di capo della divisione della traduzione.
paragrafo 4
Infine, una nota del segretario generale, sig. Hommel, in data 30 aprile 1974, lo informava che, a partire dal 1o aprile 1974, egli era «messo a disposizione della direzione generale A, direzione II: Operazioni — servizio linguistico, in qualità di capo del servizio linguistico».
paragrafo 5
Dato che il suo predecessore, sig. Noack, era stato promosso al grado A 2 ad personam, il ricorrente, dopo essere stato designato capo del Servizio linguistico, si aspettava quindi di essere promosso al grado A 2 con effetto retroattivo al giorno della sua «nomina». Non essendo ciò avvenuto, il 12 maggio 1978 egli chiedeva alla autorità che ha il potere di nomina di essere inquadrato in A 2 con effetto dal 1o aprile 1974. Il 17 maggio 1979 egli chiedeva il reinquadramento con effetto, al più tardi, dal 4 maggio 1978, giorno dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912, che modifica lo Statuto del personale delle Comunità europee e il regime da applicarsi agli altri dipendenti delle stesse Comunità GU, 2 n. L 119, del 3. 5. 1978, pag. 1).
paragrafo 6
Non avendo ricevuto risposta, di guisa che, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, si deve ritenere vi sia stato silenzio-rifiuto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1979.
paragrafo 7
Il procedimento si è svolto ritualmente. La Corte, sentito l'avvocato generale e su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo; 2) statuire che il posto di capo del Servizio linguistico del convenuto cui il ricorrente è stato nominato è un posto di direttore di grado A 2 e che, quindi, il ricorrente va inquadrato al grado A 2, con effetto dal 1o aprile 1974 o, quanto meno, dal 4 maggio 1978; 3) condannare la controparte ad inquadrare il ricorrente nel grado A 2 con effetto dal 1o aprile 1974 o, quanto meno, dal 4 maggio 1978; 4) annullare il rifiuto della controparte di inquadrare il ricorrente nel grado A 2, con effetto dal 1o aprile 1974 o, quanto meno, dal 4 maggio 1978, nonché i silenzi-rifiuti opposti alla domanda ed al reclamo proposti a tale scopo; 5) condannare la controparte alle spese.
paragrafo 3
Il Consiglio conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere le domande del ricorrente e condannare il ricorrente alle spese nella parte in cui non sono a carico del convenuto a norma degli ara. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

paragrafo 1
Non essendovi alcun problema di ricevibilità, il ricorrente ha dedotto due mezzi principali.
paragrafo 2
Primo mezzo, relativo alla violazione dell'art. 5 e dell'allegato I A dello Statuto nonché del principio della corrispondenza fra posto e grado, come pure alla violazione dei principi dell'organizzazione gerarchica dei posti e dei gradi nel pubblico impiego europeo nonché della sana organizzazione amministrativa.
paragrafo 3
Questo mezzo è diviso in due parti.
paragrafo 6
Secondo mezzo, in subordine, relativo alla violazione dell'art. 5, n. 3, dello. Statuto, dei principi della parità fra dipendenti e di equità
paragrafo 7
Questo mezzo è del pari diviso in due parti.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › Prima parte › Violazione dell'art. 5 e dell'allegato I A dello Statuto nonché del principio della corrispondenza fra posto e grado

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha ingiustamente rifiutato d'inquadrarlo al grado A 2: le sue mansioni corrispondono all'impiego tipo di direttore e quindi di grado A 2, dato che è stato nominato ad un posto di capo d'un servizio di 300 persone tra cui 250 universitari assimilati alla categoria A e di cui assume tutte le responsabilità.
paragrafo 2
In via preliminare, il Consiglio ricorda che nel ruolo linguistico esistono unicamente dei posti che vanno dal grado LA 8 al grado LA 3 e che nemmeno il regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912, (già menzionato) ha introdotto posti di grado LA 2. Non poteva quindi esservi vacanza ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, giacché l'impiego tipo di direttore non esiste. Esso ricorda poi che, in ossequio all'art. 6 dello Statuto, il numero dei posti per ciascun grado dev'essere contemplato in bilancio; solo l'autorità di bilancio può quindi creare un nuovo posto ovvero trasformarne uno già esistente in un posto di categoria superiore, cosa che essa non ha fatto per quanto riguarda le mansioni di capo del Servizio linguistico.
paragrafo 3
Il Consiglio, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (causa 61/70, Vistosi, Racc. 1971, pag. 542; causa 61/76, Geist, Racc. 1976, pag. 1349; causa 21/68, Huybrechts, Racc. 1969, pag. 85; causa 33/67, Kurrer, Racc. 1968, pag. 188), secondo la quale l'autorità gerarchica è la sola responsabile dell'organizzazione degli uffici, contrasta la tesi del ricorrente e sostiene che di conseguenza solo l'autorità che ha il potere di nomina può decidere «circa l'opportunità che il servizio linguistico sia diretto da un dipendente di grado A 2».
paragrafo 4
Il ricorrente ricorda anzitutto che, in seguito al pensionamento del sig. Noack, vi era vacanza di posto nel senso dell'art. 4 delio Statuto e che l'art. 6 dello Statuto non può essere invocato giacché, in primo luogo, non si tratta di creare, né di trasformare un posto, bensì di riconoscere che il posto occupato corrisponde al grado A 2 e, in secondo luogo, le difficoltà pratiche non possono influire sul regime giuridico.
paragrafo 5
Esso ricorda del pari che il regolamento n. 912/78 non contempla il grado LA 2 unicamente onde consentire a dipendenti provenienti dall'amministrazione di divenire direttori del Servizio linguistico, cioè di grado A 2.
paragrafo 6
Il ricorrente, pur dichiarandosi d'accordo con la tesi del Consiglio riguardante l'organizzazione degli uffici, aggiunge che l'autorità gerarchica deve tuttavia rispettare i diritti che i dipendenti traggono dal loro Statuto, in conformità alla giurisprudenza della Corte (Vistosi, sopra menzionata; causa 66/75, Macevicius, Racc. 1976, pag. 593; causa 16/67, Labeyrie, Racc. 1968, pag. 432;, causa 48/70Bernardi, Racc. 1971, pag. 175; causa 35/72, Kley, Racc. 1973, pag. 679), e che di conseguenza l'argomento del Consiglio è «irrilevante», giacché questo, nominando un capo del servizio linguistico, ha deciso di creare il posto e questo è un posto di direttore, in primo luogo, per il motivo che il capo del servizio è il superiore gerarchico di sei capi divisione e un capo divisione è logicamente subordinato ad un direttore; in secondo luogo, per il motivo che detto capo servizio è il primo relatore per i sei capi divisione; in terzo luogo, per il motivo che la decisione del Consiglio 7 ottobre 1963 — recante la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni dei dipendenti della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee — definisce come segue il posto di direttore: «dirige un'unità amministrativa importante sotto l'autorità diretta di un direttore generale o, eccezionalmente — dell'istituzione» e che il servizio linguistico, composto di 300 persone, costituisce un'unità amministrativa importante.
paragrafo 7
Per provare che il suo posto appartiene al grado A 2, il ricorrente sostiene inoltre che si trattava di una promozione, giacché egli è stato nominato il 1o aprile 1974 su proposta della commissione di promozione, e che una promozione implica il passaggio al grado superiore, a norma dell'art. 45, n. 1, dello Statuto. Certo, a norma dell'art. 45, n. 2, dello Statuto, il cambiamento di ruolo — nella fattispecie il passaggio da LA 3 ad A 2 — può avvenire solo previo concorso, ma l'art. 29, n. 2, dello Statuto stabilisce che per i gradi A 2 e A 1 «l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso», e il ricorrente sostiene che l'eccezione è divenuta la regola, per la nomina del capo del servizio linguistico al grado A 2, presso le altre istituzioni europee. D'altro canto, la promozione implica che il ricorrente non può rifiutare le nuove mansioni.
paragrafo 8
Il ricorrente sostiene infine che «stando così le cose, è irrilevante che la carriera di capo del servizio linguistico non esista come tale nell'elenco delle carriere del ruolo linguistico» e che si tratta piuttosto di qualificare una situazione amministrativa «tenendo conto della situazione reale»; si deve quindi «classificare il posto del ricorrente in uno degli impieghi tipo, e ciò può essere fatto unicamente nell'impiego tipo di direttore».
paragrafo 9
Nella controreplica, il Consiglio sottolinea in via preliminare che si dovrebbe riorganizzare la segreteria generale — se il ricorrente divenisse direttore — giacché il servizio linguistico fa parte della seconda direzione sotto la responsabilità di un direttore già nominato.
paragrafo 10
Il Consiglio contrasta l'argomento del ricorrente inteso a dimostrare che egli occupa un posto di direttore di grado A 2, sostenendo che il ricorrente confonde la nomina ad un grado con l'assegnazione ad un posto e la messa a disposizione in un ufficio. Orbene, nel presente caso, si tratta di una messa a disposizione e quindi non vi è mai stata nomina ad un posto di capo del servizio linguistico, cosa che il ricorrente avrebbe ammesso nella sua domanda — secondo la tesi del Consiglio — giacché l'ha redatta come segue: «… vi prego di voler cortesemente chiedere ed autorizzare la trasformazione del posto LA 3, occupato attualmente dal sottoscritto, in un posto A 2»; l'ammissione sarebbe costituita dai termini «trasformazione del posto LA 3, occupato attualmente».
paragrafo 11
Il Consiglio conclude su questo punto deducendo che «capo del servizio linguistico» non è un posto ai sensi dello Statuto e che non vi è quindi violazione né dell'art. 5 né dell'allegato I A dello Statuto.
paragrafo 12
Quanto alla sentenza Macevicius (già menzionata), invocata dal ricorrente, il Consiglio ribatte che essa si applica unicamente ai dipendenti che abbiano ottenuto espressamente o implicitamente il loro grado prima di essere messi a Statuto. Ora, nella fattispecie, non vi è mai stato un posto di direttore del servizio linguistico giacché questo servizio non è una direzione, dato che fa parte della Direzione II sotto l'autorità di un direttore.
paragrafo 13
Il Consiglio contrasta del pari l'argomento relativo alla promozione, ricordando anzitutto che il ricorrente — avendo fatto parte della commissione di promozione — avrebbe potuto certo rifiutare la nomina, soprattutto che si era trattato di scegliere fra lui e il sig. Van Royen; e, in secondo luogo, che le mansioni di capo del servizio linguistico sono sempre state esercitate da un dipendente di grado LA 3, eccettuato il brevissimo periodo durante il quale il sig. Noack era stato inquadrato in A 2 ad personam: e infine che la Corte ha affermato, nella sentenza Van Belle (n. 176/73, Racc. 1974, pag. 1361), che l'art. 29 dello Statuto va interpretato restrittivamente e che non sussiste il diritto alla promozione.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › Seconda parte › Violazione dei principi dell'organizzazione gerarchica dei posti e dei gradi nel pubblico impiego europeo nonché della sana organizzazione amministrativa

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene di essere il superiore gerarchico di sei dipendenti capi divisione di grado LA 3 e che, trovandosi allo stesso grado dei suoi subordinati, questa situazione è in contrasto col principio dell'organizzazione gerarchica. Egli è inoltre alle dipendenze di un direttore assistito da un capo divisione che lo sostituisce in caso d'assenza; ciò è in contrasto col principio della sana organizzazione amministrativa.
paragrafo 2
Il Consiglio ribatte sottolineando che nessuna norma dello Statuto vieta che il potere gerarchico sia «esercitato da un dipendente su altri dipendenti del suo stesso grado». Esso invoca a sostegno la giurisprudenza della Corte (cause riunite 4 e 30/74, Scuppa, Racc. 1975, pag. 919).
paragrafo 3
Il Consiglio sostiene del pari che il ricorrente, essendo il dipendente più anziano nel suo grado, può esercitare la propria autorità, tanto più che i sei capi divisione, che sono responsabili di ciascuna sezione linguistica, gli facilitano il compito. Quanto alla subordinazione del ricorrente, a parte il fatto che egli è sempre stato alle dipendenze di un direttore fin dalla sua nomina, il Consiglio sostiene che «l'autorità, nell'esercizio del proprio potere di organizzazione, ha deciso in questo senso» e che «questa subordinazione non può essere considerata lesiva per la sua carriera o per la sua autorità».
paragrafo 4
Il ricorrente contesta punto per punto la tesi del Consiglio sostenendo:
paragrafo 5
In primo luogo che, benché lo Statuto non vieti che un dipendente eserciti l'autorità gerarchica su altri dipendenti del suo stesso grado, ciò non costituisce un argomento valido giacché potrebbe portare a degli abusi, dato che l'autorità che ha il potere di nomina potrebbe sostituirsi allo Statuto e negare al capo il grado che gli spetta, e che sorge inevitabilmente un problema di criteri: quando è necessario che un capo sia di grado superiore? In secondo luogo, che l'argomento del Consiglio riguardante l'anzianità è irrilevante giacché la gerarchia implica un grado superiore; In terzo luogo, che la sentenza Scuppa non si può applicare nella fattispecie. Questa sentenza riguarda infatti la subordinazione fra dipendenti dello stesso grado unicamente nel caso del coordinamento; orbene, il ricorrente non coordina il lavoro dei sei capi divisione, ma li dirige, dato che questi sono organicamente suoi subordinati: il loro livello d'impiego è diverso dal suo. Il ricorrente ha il potere di valutare i sei capi divisione, mentre nella sentenza Scuppa il capo divisione che esercitava il potere gerarchico non poteva guidicare lo Scuppa, il quale era del pari capo divisione. Il ricorrente invoca a sostegno la sentenza della Corte n. 15/65, Klaer (Racc. 1965, pag. 1296); In quarto luogo, che l'alleggerimento delle mansioni del ricorrente grazie al lavoro dei sei capi divisione è un argomento «irrilevante», dato che tutti i membri di una direzione appartengono a delle divisioni e sono cionondimeno subordinati del direttore.
paragrafo 6
In subordine, il ricorrente sostiene inoltre che il regolamento n. 912/78 (già menzionato) ha mutato la formula che definisce il posto del dipendente di grado LA 3 precisando, all'art. 13, che questo era capo divisione di una divisione, e non più capo della divisione.
paragrafo 7
Di conseguenza, il ricorrente sostiene che il capo di tutte le divisioni è un direttore, che il Consiglio deve modificare l'allegato I dello Statuto in conformità al regolamento n. 912/78, non già invocarlo a sua difesa, come la Corte ha già affermato nelle sentenze Maudet (cause riunite 20 e 21/63, Racc. 1964, pag. 219) e Reynier & Erba (cause riunite 79 e 82/63, Racc. 1964, pag. 517), e che egli «ha quindi diritto all'inquadramento nel grado A 2».
paragrafo 8
II Consiglio ribatte ai due primi punti sollevati dal ricorrente che «l'esercizio del l'autorità da parte del più anziano in grado è un principio ben noto di diritto pubblico ed amministrativo» e ricordando che non esiste il diritto alla promozione.
paragrafo 9
Quanto al terzo ed al quarto punto, pur non contestando che la causa Scuppa è diversa dalla causa presente, il Consiglio sostiene che nemmeno la sentenza Klaer può essere invocata giacché, in tale causa, la CECA non aveva mai contestato il grado A 1 del sig. Klaer; questi reclamava con ragione delle mansioni corrispondenti al suo grado. Il Consiglio conclude su questo argomento deducendo che «il servizio linguistico è di fatto sottoposto all'autorità gerarchica del direttore delle operazioni / della traduzione. Vi è dunque una gerarchia fra i posti che fanno parte del ruolo linguistico e il posto di direttore che è responsabile del servizio linguistico», e ricordando che le mansioni di capo del servizio linguistico non costituiscono un posto ai sensi dello Statuto e che di conseguenza non può sussistere il diritto al reinquadramento.
paragrafo 10
Infine, sull'interpretazione del regolamento n. 912/78, il Consiglio rileva che il mutamento di formula («capo della …» in «capo di una …») è stato effettuato del pari per il grado LA 4 e che, stando così le cose, è imprudente trarre delle conclusioni da questo mutamento di formula, soprattutto che «il Consiglio, nell'adottare queste modifiche, non aveva affatto l'intenzione di spingere verso l'alto le carriere del servizio linguistico».
paragrafo 11
Concludendo, il Consiglio deduce che «vi è presso il Consiglio il direttore della direzione II delle operazioni / della traduzione debitamente nominato dall'autorità che ha il potere di nomina, il quale esercita effettivamente la propria autorità gerarchica sul servizio linguistico».

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › Prima parte › Violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto

paragrafo 1
Il ricorrente ricorda le mansioni che egli svolge nonché le proprie attribuzioni e sostiene che ciò non ha trovato riscontro sotto il profilo della carriera giacché egli è restato al grado LA 3.
paragrafo 2
Il Consiglio ricorda che il ricorrente esercita unicamente delle mansioni di coordinamento sotto la responsabilità di un direttore, e di non avere dal canto suo creato alcun posto A 2. Orbene, la nomina al grado A 2 può aver luogo, a norma dell'art. 1 dello Statuto, unicamente con atto scritto dell'autorità che ha il potere di nomina; le mansioni del ricorrente corrispondono senza dubbio al grado LA 3, quindi l'art. 5, n. 3, non è stato violato.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che «è sufficiente accertare che è stato creato un posto di capo del servizio linguistico al quale il ricorrente è stato nominato», e che di conseguenza occorre classificarlo nella gerarchia. Infatti, se è vero che il Consiglio è libero di creare un posto, non è men vero che, una volta che questo sia stato creato, occorre classificarlo a norma dello Statuto e questa classificazione, essendo legalmente dovuta, è sottratta al potere discrezionale dell'amministrazione.
paragrafo 4
Il ricorrente contrasta del pari la descrizione delle sue funzioni fatta dal Consiglio, soprattutto il termine coordinamento, ricordando gli argomenti svolti col primo mezzo: egli dirige le sei divisioni e ne ha l'intera responsabilità.
paragrafo 5
Il Consiglio, ripetendo ancora una volta che il ricorrente non è stato nominato ad un posto di direttore ma ad un posto di grado LA 3 nel 1973 e che egli non esercita le mansioni di direttore giacché queste sono esercitate dal direttore delle operazioni / della traduzione, sostiene che le mansioni del ricorrente sono di coordinamento, invocando gli argomenti già svolti col primo mezzo nonché le note informative (1o novembre 1975 — 31 ottobre 1977) riguardanti il ricorrente, le quali dimostrerebbero che questi esercita delle mansioni di coordinamento agli ordini del direttore della direzione II.

SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › Seconda parte › Violazione dei principi della parità fra dipendenti e di equità

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che, dato che il capo del servizio linguistico della Corte di giustizia è inquadrato in A 2, i capi dei servizi traduzione e interpretazione del Parlamento sono inquadrati in A 2, e il capo del servizio interpretazione della Commissione è del pari inquadrato in A 2, egli è il solo capo servizio preposto a dei capi divisione che non sia inquadrato in A 2 e che quindi è oggetto di una discriminazione.
paragrafo 2
Il Consiglio sostiene che questo argomento non è pertinente giacché, in primo luogo, ciascuna istituzione è libera di organizzare i propri uffici (sentenza Acton, cause riunite 44, 46 e 49/74; Racc. 1975, pag. 383) e, in secondo luogo, che vi è presso la Commissione un capo divisione: traduzione, affari generali, di grado LA 3, il quale coordina i lavori delle sei divisioni di traduzione dirette ciascuna da un capo divisione, del pari di grado LA 3.
paragrafo 3
Oltre a ciò, la nomina del sig. Noack al grado A 2 a titolo personale non dà diritto al ricorrente di ottenere lo stesso grado e, di fatto, si tratta unicamente di una domanda di promozione fatta dal ricorrente. Orbene, il diritto alla promozione non esiste, giacché la giurisprudenza della Corte (causa 189/73, Van Reenen, Racc. 1975, pag. 454; causa 25/77, De Roubaix, Racc. 1978, pag. 1089; causa 5/70, Prelle, Racc. 1970, pag. 1081; causa 77/70, Prelle, Racc. 1971, pag. 567) «dimostra che il dipendente, anche quando esercita mansioni superiori al proprio grado, non può pretendere di avere diritto alla promozione. Se ne può desumere a fortiori che, quando non esercita mansioni del genere, come è appunto il caso del ricorrente, può ancor meno pretendere tale diritto».
paragrafo 4
Il ricorrente ricorda anzitutto l'argomento svolto col primo mezzo e relativo alla libertà spettante a ciascuna istituzione di organizzare i propri uffici rispettando lo Statuto e sostiene poi che l'esempio del capo divisione traduzione, affari generali della Commissione non è probante giacché questi, non avendo il potere di valutare gli altri capi divisione, si limita a coordinare la loro attività, mentre il ricorrente esercita «i poteri e i doveri gerarchici» ed ha l'intera responsabilità di tutte e sei le divisioni. Se ciò non bastasse, il Consiglio sa che il capo del servizio linguistico dovrebbe coprire un posto di grado A 2 giacché, nella relazione del gruppo «Statuto» al Comitato dei Rappresentanti permanenti sulle modifiche da effettuarsi col regolamento n. 912/78 (documento del Consiglio R 269/77 (STAT 9) (FIN 59) del 9 febbraio 1977, prodotto come allegato), la ragione addotta contro la creazione del grado LA 2 era che si doveva lasciare la possibilità a dei dipendenti amministrativi di divenire direttori di tale servizio.
paragrafo 5
Infine, il ricorrente sostiene che «le considerazioni fatte dal Consiglio a proposito dell'insussistenza del diritto alla promozione esulano dal problema», giacché non viene chiesta una promozione, bensì «la regolarizzazione dell'inquadramento del ricorrente a norma di legge». Inoltre, la presente fattispecie è diversa da quelle di cui alla citata giurisprudenza giacché «non si tratta delle mansioni di un posto superiore a quello al quale è stato nominato, ma delle mansioni del posto al quale è stato nominato» e il ricorrente non poteva rifiutare le nuove mansioni, contrariamente a quanto avviene per il dipendente che eserciti le mansioni di un posto superiore al suo grado.
paragrafo 6
Il ricorrente chiede quindi il grado corrispondente al posto al quale «è stato formalmente assegnato dall'autorità che ha il potere di nomina» e sostiene che questo diritto è stato ammesso dalla Corte (causa 102/63, Boursin, Racc. 1964, pag. 1353).
paragrafo 7
Il Consiglio ripete il proprio argomento relativo alla libertà di cui dispone ciascuna istituzione nell'organizzare i propri uffici.
paragrafo 8
Quanto alla posizione dei capi servizio linguistico delle altre istituzioni, esso rileva anzitutto che il capo del servizio linguistico della Corte di giustizia è inquadrato in A 2 ad personam e che il capo del servizio traduzione, il capo del servizio interpretazione e il capo del servizio linguistico non esercitano mansioni identiche; i soli confronti validi sono quindi quelli riguardanti gli altri capi dei servizi traduzione.
paragrafo 9
Esso ribatte del pari il proprio argomento, svolto col primo mezzo, seconda parte, e riguardante l'interpretazione delle modifiche introdotte col regolamento n. 912/78.
paragrafo 10
Il Consiglio sostiene inoltre che si tratta senz'altro di una domanda di promozione giacché lo stesso ricorrente ammette nella sua domanda di chiedere la trasformazione del suo grado LA 3 in A 2. Per ribattere alla tesi del ricorrente, il Consiglio ricorda che nella fattispecie viene fatta confusione fra posto ai sensi dello Statuto e mansioni: il ricorrente, che occupa un posto di grado LA 3, è stato nominato alle mansioni di capo del servizio linguistico. Il Consiglio sottolinea poi che la nomina è stata effettuata nel 1974 e che la domanda del ricorrente è stata presentata nel 1978.
paragrafo 11
Infine, esso deduce che, benché la sentenza Boursin confermi che ciascun dipendente ha diritto al grado corrispondente al proprio posto, nella fattispecie le funzioni corrispondenti al posto di direttore sono esercitate dal direttore della Direzione II.
paragrafo 12
Il ricorrente non esercita quindi le funzioni di direttore e non ha alcun diritto di essere nominato al grado A 2.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 20 settembre 1979 i rappresentanti delle parti hanno svolto oralmente gli argomenti dedotti nelle memorie ed hanno risposto a domande fatte loro dalla Corte.
paragrafo 2
Il ricorrente ha esposto la propria tesi, adoperandosi a dimostrare che le sue mansioni costituivano un posto, che egli vi era stato effettivamente nominato (il che sarebbe stato confermato nelle «Comunicazioni al personale» del 28 maggio 1974) e che egli deve ottenere il grado corrispondente a tale posto.
paragrafo 3
L'agente del Consiglio ha risposto alle domande del giudice relatore a proposito dell'uso dell'espressione «messa a disposizione» di un ufficio, espressione usata dall'amministrazione all'atto dell'assegnazione del sig. Loebisch, ed a proposito del potere di valutazione esercitato dal ricorrente sui suoi colleghi dello stesso grado.
paragrafo 4
All'udienza del 25 ottobre 1979 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ricorso pervenuto in cancelleria il 25 gennaio 1979, il sig. Ralph Loebisch, capo del servizio linguistico della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, ha chiesto che gli venga attribuito il grado A 2 e che siano annullati i silenzi-rifiuti opposti alla domanda ed al reclamo proposti a tale scopo.
punto 2
Il ricorrente veniva assunto dal Consiglio dei ministri in qualità di traduttore il 1o febbraio 1958. Il 25 maggio 1973 veniva promosso al grado LA 3 e assegnato al posto di «capo della divisione della traduzione». Il servizio linguistico del Consiglio consta di sei divisioni ciascuna delle quali si occupa di una delle sei lingue ufficiali delle Comunità e che dipendono ciascuna da un capo divisione. I sei capi divisione dipendono dal «capo del servizio linguistico», il quale a sua volta dipende dal direttore della direzione II, operazioni — servizio linguistico, che fa parte della direzione generale A della segreteria generale. Il posto di capo del servizio linguistico veniva occupato fino al pensionamento, avvenuto il 13 gennaio 1974, dal sig. Noack, il quale era stato promosso ad personam dal grado LA 3 al grado A 2. Il 30 aprile 1974 il ricorrente riceveva dal segreteria generale del Consiglio la seguente nota: «Nota all'attenzione del sig. Loebisch. Mi pregio informarLa che a partire dal 1o gennaio 1974 Ella è posta a disposizione della direzione generale A, direzione II: operazioni — servizio linguistico, in qualità di capo del servizio linguistico». Il ricorrente, traendo argomento dall'attribuzione del grado A 2 al suo predecessore, chiedeva due volte all'autorità che ha il potere di nomina l'inquadramento al grado A 2, con effetto dal 1o aprile 1974 o, quanto meno, dal 4 maggio 1978, giorno dell'entrata in vigore dello Statuto emendato del personale. Egli impugna i silenzi-rifiuti opposti dall'autorità che ha il potere di nomina alle sue domande e chiede che la Corte, valendosi della propria giurisdizione di merito, statuisca che il suo posto è un posto di direttore e condanni l'autorità che ha il potere di nomina ad inquadrarlo nel grado corrispondente al posto così definito, cioè in A 2.
punto 3
Dato che le parti contrastano tanto in fatto quanto in diritto, è opportuno esaminare l'uno dopo l'altro gli aspetti decisivi del fascicolo, cioè la portata della nota 30 aprile 1974, la natura delle attuali mansioni del ricorrente e la loro collocazione nell'organigramma del Consiglio, l'asserita discriminazione subita dal ricorrente rispetto al suo predecessore e, infine, il suo eventuale diritto ad un determinato inquadramento o alla promozione.
punto 4
Con la nota del 30 aprile 1974, il ricorrente viene «messo a disposizione» di una direzione «in qualità di capo del Servizio linguistico». Indipendentemente dal titolo, dai termini usati o dalle qualificazioni che gli sono state attribuite, la portata di un atto va determinata con riferimento alla sua natura effettiva. La nota del 30 aprile costituisce un mutamento di destinazione del ricorrente nell'interesse del servizio, che non incide affatto sul suo grado; questo atto non può avere la natura di una vera e propria nomina giacché la carriera di capo del servizio linguistico non esiste in quanto tale nell'elenco delle carriere del ruolo linguistico.
punto 5
Il ricorrente è rimasto un dipendente di grado LA 3, giacché i posti di capo divisione della traduzione e di capo del servizio linguistico sono entrambi inquadrati nel grado LA 3 nell'organigramma della segreteria generale del Consiglio.
punto 6
Si deve ora accertare se le mansioni di capo del servizio linguistico di detta segreteria generale corrispondano o no ai compiti che si possono normalmente esigere da un dipendente di grado LA 3.
punto 7
Il ricorrente deduce in proposito che il servizio linguistico del Consiglio è un'unità amministrativa importante, la quale comprende circa 250 universitari. A questo argomento si deve ribattere che non si può trovare nello Statuto alcun appiglio a favore della tesi secondo cui l'attribuzione di un determinato grado dipenderebbe dal numero e dalla qualità dei subordinati.
punto 8
Il ricorrente invoca poi il fatto di essere il superiore gerarchico degli altri capi divisione della traduzione. Questo argomento è irrilevante per quanto riguarda il coordinamento amministrativo del lavoro del servizio; per la loro natura, queste mansioni non implicano infatti la subordinazione dei dipendenti soggetti a tale coordinamento, che può essere di regola affidato a un dipendente dello stesso grado.
punto 9
Il ricorrente adduce del pari il potere gerarchico che esso eserciterebbe nel procedere alla valutazione dei suoi colleghi. Se è vero che il relatore occupa in generale un grado più elevato dei dipendenti di cui deve valutare la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio, tuttavia nel testo dello Statuto nulla osta ad una pratica del genere; è logicamente concepibile che si affidi ad un dipendente anziano ed esperto la valutazione di dipendenti dello stesso grado. Non è quindi necessario che un direttore sia il primo relatore di capi divisione della traduzione.
punto 10
Il ricorrente ha ricordato che il posto di cui è causa è stato precedentemente occupato da un dipendente di grado A 2, grado corrispondente alle mansioni di direttore. In proposito va rilevato che il sig. Noack, già capo del servizio linguistico, era stato nominato al grado A 2 ad personam: se ne può desumere a contrario che il posto non è di per sé effettivamente inquadrato in A 2, dato che il predecessore del ricorrente aveva fruito di questo inquadramento solo grazie ad una promozione discrezionale dovuta ai suoi meriti personali e probabilmente alla circostanza che egli era alla fine della carriera.
punto 11
Il ricorrente ravvisa infine nel comportamento del Consiglio nei suoi confronti una violazione del principio di equità; egli svolgerebbe mansioni di direttore che nelle altre istituzioni giustificano l'attribuzione del grado A 2. Si deve ribattere a questo argomento che ciascuna istituzione è padrona del proprio organigramma e dispone di un ampio potere discrezionale per l'organizzazione dei propri uffici. Si può osservare che il Consiglio ha ritenuto opportuno porre il servizio del ricorrente agli ordini di un direttore — il quale dirige del resto al tempo stesso un'altra unità amministrativa — e che il servizio non è quindi privo di direzione.
punto 12
Ne consegue che non esiste obiettivamente alcuna posizione statutaria alla quale il ricorrente possa pretendere di essere promosso. Anche se una posizione del genere venisse creata, in seguito alla modifica dell'organigramma degli uffici del Consiglio, l'autorità che ha il potere di nomina resterebbe ancora libera nella valutazione dei meriti del ricorrente ai fini dell'eventuale promozione.
punto 13
Le domande del ricorrente sono infondate e vanno quindi respinte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
A norma degli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Touffait Pescatore Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 13 dicembre 1979. Il cancelliere J. A. Pompe Il presidente della Seconda Sezione A. Touffait

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze